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86 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Risoluzione delle controversie Le controversie tra le Parti, relative all’interpretazione od all’applicazione del presente Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

Articolo 40 Modifiche 1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potrà essere modificato in qualunque momento con l’accordo di tutte le Parti. 2. Qualsiasi modifica entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 46. Articolo 41 Denuncia

1. Qualsiasi Parte potrà, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia. Articolo 42 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire al presente Trattato. Dopo aver ricevuto l’approvazione delle Parti, in conformità all’articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti.
2. L’adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce.
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti. Articolo 43 Status di Osservatore 1. Gli Stati candidati all’ingresso nell’UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell’UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come primo passo per l’adesione.
2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

Articolo 44 Status di Partner

1. Gli Stati membri dell’UE e gli Stati candidati all’adesione all’UE, dotati di una forza che abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di Partner.
2. Il CIMIN definirà i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

II SÉRIE-A — NÚMERO 68
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