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87 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Articolo 45 Attuazione di accordi o intese Il presente Trattato potrà essere integrato da uno o più specifici accordi od intese di attuazione.

Articolo 46 Entrata in vigore

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica, fatta dal depositario a tutte le Parti, dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 47 Depositario

Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia.

Firmato a , il , in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti.