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83 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.
3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applicherà al danno, alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.
4. Ferma restando l’eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere l’indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.

Articolo 29 Danno a terzi 1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell’esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all’uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all’articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni: a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attività di EUROGENDFOR; b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell’importo concordato o stabilito con sentenza sarà fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente; c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sarà definitivamente vincolante per le Parti interessate; d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sarà comunicato agli Stati d’origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformità al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sarà considerata accettata.
2. Se, tuttavia, tale danno è dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.

3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all’adempimento del loro servizio.
4. Ferme restando le responsabilità individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell’attività di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente: a) le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l’avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull’accaduto; b) il rapporto sarà trasmesso alle autorità dello Stato d’origine, che quindi deciderà senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l’importo dello stesso; c) se viene fatta un’offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa è accettata dall’avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorità dello Stato d’origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta; d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilità di intraprendere un’azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.