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79 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

sistemi d’arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente. Articolo 17 Patenti di guida Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Articolo 18 Assistenza sanitaria 1. L’assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
2. L’assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.

Capo VII Privilegi e immunità Articolo 19 Tributi e diritti doganali 1. Se utilizzati per ragioni d’istituto, i beni, i redditi ed le altre proprietà appartenenti ad EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso ufficiale sono esenti dall’imposta sul volume d’affari e da altre forme di tassazione indiretta. 3. L’importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR è esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta. 4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.
6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro territorio.
7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui è previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l’esenzione o il rimborso.
8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilità.
9. Non può essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 20 Privilegi individuali 1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all’articolo 3, lettera c), che non risieda stabilmente nello Stato ospitante, né sia un cittadino dello stesso, può, al momento del primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell’arrivo e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell’ultima residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime di esenzione