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76 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d’origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.

Capo III Aspetti giuridici ed istituzionali Articolo 7 CIMIN

1. Il CIMIN è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti è di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all’organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovrà essere adottato dallo stesso. 2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all’unanimità.
3. I compiti generali del CIMIN sono i seguenti: a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti; b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive; c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente; d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza; e) sorvegliare l’attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato; f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante EGF; g) adottare le decisioni concernenti: i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni; ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR; iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri; h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell’UE, dell’ONU, dell’OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica; i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare: i) la designazione del Comandante della Forza EGF; ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; j) approvare la struttura del QG della Forza; k) garantire la direzione e la valutazione delle attività di EUROGENDFOR in caso di schieramento; l) stabilire la necessità di concludere gli accordi di sicurezza di cui all’articolo 12, comma 3.
4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.
5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN: a) valuta la conformità ai requisiti richiesti per l’adesione al Trattato, ai sensi dell’articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell’approvazione; b) decide l’attribuzione dello status di Osservatore nell’ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall’articolo 43; c) decide l’attribuzione dello status di Partner nell’ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall’articolo 44.
6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.