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74 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo 1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all’operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

Articolo 2 Principi

Le disposizioni del presente Trattato si basano sull’applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi. Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l’espressione: a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta: i) dal QG permanente; ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorità; b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN; c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza; d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un’esercitazione, successivamente al trasferimento di autorità, ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto; e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un’area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell’esercizio del comando e del controllo della missione; f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF; g) CIMIN indica l’Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l’organo decisionale che governa EUROGENDFOR; h) COMANDANTE EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF; i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF; j) STATO D’ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale; k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio è situato il QG permanente; l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano; m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non è Parte al presente Trattato ma