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77 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Articolo 8 Comandante EGF

Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali: a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento; b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN; c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo; d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle sue strutture e, se necessario, all’esterno delle stesse, previo consenso e con l’ausilio delle autorità dello Stato ospitante; e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell’anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell’anno; f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

Articolo 9 Capacità giuridica 1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell’esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacità giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potrà conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sarà rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all’uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.
3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR è chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.
In tal caso, EUROGENDFOR dovrà rimborsare le spese sostenute.

Capo IV Infrastrutture del QG permanente

Articolo 10 Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante 1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.
2. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l’elettricità, l’acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

Articolo 11 Permesso di accesso Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovrà autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all’interno dell’infrastruttura del QG permanente, a