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80 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

doganale e senza versare altre imposte indirette, o acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione dall’imposta sul volume d’affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale interessato dovrà presentare una domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del suo primo ingresso.
4. I beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere riesportati liberamente.
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro dell’UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra, sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso nello Stato ospitante.

Articolo 21 Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi 1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l’adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L’inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti. Articolo 22 Immunità da provvedimenti esecutivi Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.

Articolo 23 Comunicazioni 1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR. 2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere né aperte né trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

Articolo 24 Domicilio fiscale Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell’adempimento del proprio incarico al servizio del QG permanente, sarà considerato come se mantenesse il proprio