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75 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR; n) FAMILIARE indica: i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente; ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d’origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante; iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del numero 2); iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del numero 2). Capo II Missioni, ingaggio e schieramento Articolo 4 Missioni e compiti 1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell’autorità civile o del comando militare. 3. EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di: a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attività d’indagine penale; c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d’intelligence; d) svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti; e) proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici; f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

Articolo 5 Inquadramento delle missioni EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell’Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Articolo 6 Condizioni di ingaggio e di schieramento 1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l’organizzazione richiedente. 2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.