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78 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

Capo V Tutela delle informazioni Articolo 12 Tutela delle informazioni 1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti. 2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Capo VI Disposizioni in materia di personale Articolo 13 Osservanza delle leggi in vigore Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all’osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgerà attività incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 14 Ingresso e soggiorno Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalità giuridiche relative all’ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri. Articolo 15 Aspetti medici e legali in caso di decesso 1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l’esecuzione di un’autopsia nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d’origine è autorizzato a presenziare all’autopsia.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d’origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 16 Uniformi e armi 1. Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche. 2. Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri