O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

82 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Articolo 26 Assistenza legale reciproca

1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l’arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all’autorità chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra. 2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorità militari dello Stato d’origine l’arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare. 3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilità dello Stato d’origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sarà assicurata dallo Stato d’origine finché la persona non sarà rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.
4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti può tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall’autorità che procede alla consegna. 5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione. 6. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorità dello Stato d’origine relativa all’esecuzione di una pena detentiva all’interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorità dello Stato d’origine, ai sensi del presente articolo. Articolo 27 Rimpatrio, assenza e allontanamento 1. Quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, le autorità dello Stato d’origine informeranno immediatamente le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.
2. Le autorità dello Stato d’origine informeranno inoltre le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni.
3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l’allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato d’origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente. Capo IX Indennizzi Articolo 28 Rinuncia 1. Ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprietà nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno: a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell’esecuzione dei propri compiti previsti dal presente Trattato; o b) sia derivato dall’uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro equipaggiamento di proprietà dell’altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, la nave, l’aereo, l’arma o l’equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato provocato ai beni così utilizzati.