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85 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

a) spese comuni; b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente; c) spese nazionali. 2. I diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN. Articolo 35 Bilancio 1. Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovrà comprendere le entrate e le uscite.
2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il QG permanente e, dall’altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attività di EUROGENDFOR.
3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.
4. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 36 Revisione dei conti Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.

Articolo 37 Appalti pubblici 1. EUROGENDFOR può indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai principi in vigore nell’UE.
2. Le normative in materia di appalti pubblici dell’UE si applicano alle seguenti condizioni: a) la pubblicazione di una gara di appalto è di competenza del Comandante EGF; b) sarà possibile ricorrere contro l’attribuzione di un appalto pubblico, senza costi, presso il CIMIN, che emetterà la sua decisione entro un mese.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle gare d’appalto i concorrenti che: a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche; b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

Capo XI Disposizioni finali

Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sarà possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.