O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

84 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Esame delle circostanze Fatto salvo l’articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati durante il servizio, il CIMIN si pronuncerà dopo l’esame del rapporto sulle circostanze predisposto dal Comandante EGF. Articolo 31 Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, può essere specificato in un’intesa finalizzata a regolamentare l’esercitazione o l’operazione. Articolo 32 Esperti tecnici o scientifici Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga né al personale militare né a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell’ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Capo X Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali Articolo 33 Consiglio finanziario 1. E’ istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti.
2. Il Consiglio finanziario svolgerà le seguenti funzioni: a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio; b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all’approvazione del CIMIN; c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all’approvazione del CIMIN; d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione; e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferirà alla successiva riunione del CIMIN; f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non è in grado di risolvere il contenzioso, questo dovrà essere risolto dal CIMIN; g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR.
Sarà il CIMIN a stabilire le modalità della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l’esame e l’adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Articolo 34 Spese 1. Le attività di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese: II SÉRIE-A — NÚMERO 68
__________________________________________________________________________________________________________
84


Consultar Diário Original