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127 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Articolo 6 Protezione dei Dati Personali e di Intelligence Criminale

1. L’elaborazione e la protezione dei dati personali e di altre informazioni fornite dalle Parti saranno svolte in conformità con le leggi nazionali delle Parti, le leggi dell’UE e Internazionali vincolanti le Parti, compresa la Convenzione del Consiglio d’Europa per la Protezione degli Individui riguardo l’Elaborazione Automatica di Dati Personali adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
2. I Dati Personali ed altre informazioni fornite dalle Parti non saranno trasmesse a paesi terzi o altre entità senza il previo consenso di chi ha fornito le informazioni e non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state trasmesse inizialmente.

Capitolo 2 Organizzazione e Funzionamento del Centro

Articolo 7 Struttura

Il Centro sarà costituito da un Comitato Esecutivo, un Direttore, ufficiali di collegamento e personale.

Articolo 8 Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo sarà composto da un alto funzionario di ciascuna delle Parti che non sarà un ufficiale di collegamento del Centro.
2. Il Comitato Esecutivo si incontrerá almeno due volte l’anno.
3. Le funzioni del Comitato esecutivo comprenderanno:

a) Sviluppo dell’indirizzo strategico del Centro; b) Invito e ammissione degli osservatori compresa la determinazione delle condizioni di ammissione; c) Creazione dei comitati ove necessario; d) Adozione del Manuale delle Procedure ed approvazione di successivi emendamenti; e) Approvazione del budget annuale; f) Approvazione del rapporto annuale; g) Nomina del Direttore del Centro.

4. Il Comitato Esecutivo eleggerà il presidente con incarico annuale a rotazione annuale.
5. Tutte le decisioni del Comitato Esecutivo richiederanno il consenso unanime delle Parti.

Articolo 9 Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro sarà nominato dal Comitato Esecutivo e scelto tra le Parti, per un periodo di due anni, che può essere prolungato per un ulteriore periodo non superiore ai due anni.
2. Il Direttore avrà le seguenti funzioni:

a) Gestione del lavoro del Centro; b) Rappresentanza esterna del Centro; c) Partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto al voto; d) Elaborazione del rapporto annuale sulle attività del Centro;