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126 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Capitolo I Provvedimenti generali

Articolo 1 Obiettivo

1. Il Centro Analisi ed Operazioni Marittime-Narcotici, di qui in avanti denominato il ―Centro‖, viene quindi creato dalle Parti conformemente al presente Accordo.
2. Tutte le Parti saranno membri del Centro. Il Centro fornirá una base per l’impegno delle Parti nella cooperazione multilaterale nel campo della repressione del traffico illecito di droga via mare e per via aerea.

Articolo 2 Portata

1. Le Parti coopereranno attraverso il Centro nella repressione del traffico illecito via mare e per via aerea attraverso l’Atlantico verso l’Europa e la fascia costiera dell’Africa occidentale, con la possibilità di estendere le sue operazioni, inter alia, nel bacino del Mediterraneo occidentale, di qui in avanti definito ‖area operativa‖.
2. Le Parti, attraverso il Centro:

a) Raccoglieranno ed analizzeranno le informazioni per contribuire a determinare i migliori risultati operativi in relazione al traffico illecito di droga via mare e per via aerea nell’ area operativa; b) Incrementaranno l’intelligence attraverso lo scambio di informazioni tra di loro e, in modo appropriato, con Europol; c) Si adopereranno per accertare la disponibilità delle loro risorse che, ove possibile, sarà notificata in anticipo, al fine di agevolare le operazioni di interdizione per reprimere il traffico illecito di droga via mare e per via aerea.

Articolo 3 Status giuridico

Il Centro godrà di personalità giuridica nel territorio di ciascuna delle Parti, compresa la capacità di stipulare contratti, acquisire ed alienare proprietà mobiliari ed immobiliari.

Articolo 4 Ubicazione

Il Centro sarà ubicato a Lisbona, Portogallo, di qui in avanti denominato ―Stato Ospitante‖.

Articolo 5 Osservatori

1. Ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che condivida gli stessi obiettivi delle Parti nella repressione del traffico illecito di droga via mare e per via aerea potrà essere invitato a diventare osservatore, per decisione del Comitato Esecutivo, alle condizioni determinate dal Comitato.
2. Lo scambio di dati personali e di altre informazioni con l’osservatore sará regolato dall’Art.6 e sará limitato a ciò che è strettamente necessario per la sua cooperazione alle attività del Centro.