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130 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

3. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito della terza notifica di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito della notifica di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 22 Accesso

1. Successivamente all’entrata in vigore, il presente Accordo sará aperto all’accesso degli Stati invitati a farne parte, previo unanime consenso delle Parti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di accesso.

Articolo 23 Emendamenti

1. Il presente Accordo è suscettibile di emendamento attraverso il reciproco consenso scritto di tutte le Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore sessanta giorni dopo che tutte le Parti avranno depositato la notifica, per iscritto e attraverso canali diplomatici, dell’adempimento dei requisiti nazionali di ciascuna Parte.

Articolo 24 Applicazione provvisoria

In occasione della firma dell’Accordo, ogni Stato può dichiarare che applicherà i termini del presente Accordo in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore in quello Stato.

Articolo 25 Estinzione e recesso

1. Il presente Accordo potrà cessare in qualsiasi momento, previo mutuo consenso delle Parti che si accorderanno sulla data a partire dalla quale le clausole dell’Accordo stesso non saranno più in vigore.
2. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte può recedere dall’Accordo stesso tramite notifica al Depositario, per iscritto e attraverso i canali diplomatici. Il recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica da parte del Depositario. Il Depositario informerá le Parti dell’avvenuta ricezione di tale notifica.
3. In caso di recesso di una delle Parti, quest’ultima dovrà sostenere la propria quota parte dei costi sostenuti fino a quando il recesso avrà effetto.
4. L’Accordo cesserá di essere in vigore allorquando il numero delle Parti diventerà inferiore a tre.
5. Nonostante l’estinzione o il recesso, tutte le informazioni e i dati trasferiti in seguito al presente Accordo continueranno ad essere protetti in forza delle disposizioni qui di seguito riportate.

Articolo 26 Registrazione

Successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo, il Depositario lo invierà al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione, in conformitá con l’Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Lisbona il 30 Settembre 2007, in lingua olandese, inglese, francese, italiana, portoghese e spagnola, i testi facenti tutti ugualmente fede.