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125 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

ACCORDO TRA IRLANDA, REGNO DEI PAESI BASSI, REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA FRANCESE, E REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD CHE ISTITUISCE UN CENTRO DI ANALISI ED OPERAZIONI MARITTIME - NARCOTICI

Le Parti del presente Accordo,

Considerando che l’analisi delle importazioni di droga, in particolare delle importazioni di cocaina dal Sud America verso l’Europa occidentale ha mostrato un aumento del traffico di droga via mare e per via aerea attraverso l’Atlantico verso l’Europa e la fascia costiera dell’Africa occidentale; Preoccupate riguardo alla difficoltà di ottenere informazioni tempestive per agire in questo campo, sia a livello internazionale che europeo, cosa che crea ulteriori difficoltà nella repressione del traffico illecito di droga via mare in acque internazionali e per via aerea nello spazio aereo internazionale; Rilevando la marcata natura internazionale di questo traffico illecito di droga che coinvolge organizzazioni criminali operanti in vari paesi, che impiegano navi con differenti immatricolazioni ed equipaggi di diverse nazionalità; Considerando che molti paesi non hanno sufficiente sorveglianza aerea ed in mare e risorse di polizia per svolgere da soli il contrasto al traffico illecito di droga via mare, e che ci sono difficoltà tecniche e giuridiche riguardo alle interdizioni marittime;

Tenendo conto dell’iniziativa sulla cocaina nell’ambito della Pianificazione Strategica Operativa Globale per la Polizia (COSPOL) della Task Force Europea dei Capi della Polizia (PCTF); Tenendo anche conto della Valutazione della Minaccia rappresentata dalla Criminalità Organizzata in Europa (OCTA) elaborata da Europol, che ha identificato la lotta al traffico di cocaina come priorità per le forze di polizia ed incoraggia l’approccio regionale nei confronti della lotta alla criminalitá organizzata internazionale; Tenendo in considerazione la Strategia Antidroga dell’ UE 2005-2012, avallata dal Consiglio Europeo del 16 e 17 dicembre 2004; Riaffermando le misure esistenti previste nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 e dal Protocollo adottato a New York l’8 agosto 1975; la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971; la Convenzione delle Nazioni Unite Contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988; l’Accordo del Consiglio d’Europa sul Traffico Illecito via Mare, che attua l’ Articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, adottato a Strasburgo il 31 gennaio del 1995; la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982; la Convenzione Europol del 26 luglio 1995; le norme consuetudinarie del diritto marittimo internazionale; e gli altri strumenti giuridici internazionali attinenti; Tenendo presente la cooperazione tra stati membri e non dell’UE contro il traffico di droga via mare e per via aerea nell’Oceano Atlantico e la valida attivitá della Task Force Congiunta Interforze (JIATF) Sud; Lavorando insieme nell’ambito di una iniziativa regionale denominata Centro Analisi ed Operazioni Marittime- Narcotici;

Ed agendo in conformità con le rispettive leggi e procedure nazionali delle Parti,

Concordano quanto segue: