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II SÉRIE-A — NÚMERO 40

Articolo 9

1 — Ciascuna Parte contraente puô, consúltate le altri Parti contxaenti, per motivi gravi, sospendere o denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al depositario.

2 — La sospensione o la denunzia entre in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 10

Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecento-novantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che vena depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

Dichiarazione comune

In occasione delia furna delI'Accordo relativo alia riammis-sione delle persone in situazione irregolare il 29 marzo 1991 a Bruxelles, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi: A non applicare le procédure delI'Accordo nei con-fronti dei cittadini dei Paesi terzi entrati nel terri-

tório delia Parte contraente richiedente prima delia data di applicazione provvisoria delI'Accordo; A non fondarsi sulle procédure delI'Accordo nei confronti delle persone che sono cittadini di uno degli Stati firmatari delI'Accordo, quando è sta-bilito che dette persone sono éntrate nel territorio delia Parte contraente richiedente prima delia data di applicazione provvisoria delI'Accordo.

Le Parti contraenti riaffermano il loro impegno a riam-mettere i propri cittadini, conformemente ai principi generali del diritto internazionale.

Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecento-novantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

Processo Verbale

Al momento della firma dell'Accordo relativo alia riam-missione delle persone in situazione irregolare, gli Stati contraenti, partí dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominati Parti contraenti, hanno formúlate le seguenti dichiarazioni comuni:

1 —Dichiarazione relativa all'articolo 1, 2 e 5 parágrafo 3. — Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti si accorderanno ulteriormente sulle moda-litá di rinvio di stranieri, tenendo contó degli obiettivi della