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6 DE MAIO DE 1995

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Intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue: Articolo 1

1 — Gascuña Parte contraente riammette sul próprio territorio, su richiesta di un'altra Parte contraente e senza formalitá, la persona che non soddisfa o non soddisñ piü le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte richiedente, se è provato o se si possa presumere che detta persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

2 — La Parte richiedente riammette alie stesse condizioni detta persona qualora risulti da ulteriori accertamenti che al momento dell'uscita dal territorio della stessaj essa non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.

Articolo 2

1 — La parte contraente attraverso la cui frontiera esterna è entrata la persona che non soddisfa o che non sod-disfi piú le condizioni d'ingresso o di soggiomo applicabili nel territorio della Parte contraente richiedente, riammette su richiesta di questa Parte contraente, senza formalitá detta persona nel próprio territorio.

2 — Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo, si intende la prima frontiera attraversata che non è frontiera interna delle Partí contraenti ai sensi dell* Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alia soppressione gradúale dei control li alie frontiere comuni.

3 — L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sussiste nei riguardi di chi, al suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, è in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno validi rilasciati da tale Parte contraente, o di chi dopo 1'ingresso ha ottenuto da essa un visto o un titolo di soggiorno.

4 — Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validità rilasciato da un'altra Parte contraente, detta Parte riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza formalitá, detta persona sul próprio territorio.

5 — Per «titolo di soggiorno» ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si intende un permesso di qual-siasi natura accordato da una Parte contraente che confe-risce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa defi-wmone non comprende l'ammissione temporánea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Articolo 3

1 —La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alie do-mande di riammissione che le sono rivolte.

2 — La Parte contraente richiesta prende in carico le persone entro un mese dall'accettazione della loro riammissione. Tale termine può essere prorogate su richiesta della Parte richiedente.

Articolo 4

Le Autorità central) o locali competenti per Tésame delle demande di riammissione sono designate dai Ministri delle Parti contraenti competenti in materia di contrallo

delle frontiere e sonó notifícate per via diplomática alie altre Parti contraenti al piú tardi al momento della firma o dell'adesione al presente Accordo.

Articolo 5

1 —Resta impregiudicata l'applicazione delle disposi-zioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa alio status dei rifugiati quale emendata dal Protocol lo di New York del 31 gennaio 1967.

2 — Le disposizioni del presente articolo non pregiudi-cano gli obblighi degli Stati membri delle Comunità Eu-ropee che derivano dal diritto Comunitario.

3 — Le disposizioni del presente Accordo non pregiu-dicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gradúale dei controlli alie frontiere comuni e della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, né quelle della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alia determinazione dello Sato responsabile per Tésame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunitá europee.

Articolo 6

1 — H presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o accettazione.

2 — II presente Accordo ha applicazione provvisoria il primo giorno del mese successivo alla sua firma.

3 — II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui due Parti contraenti avranno espresso la loro accettazione di essere vincolati dalTAccordo conformemente alie disposizioni del parágrafo 1 del presente articolo.

4 — Per ciascuna Parte contraente, che accetta succes-sivamente di essere vincolata dalT Accordo, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alia relativa notifica fatta al depositario.

Articolo 7

1 — Le Partí contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire al 1'Accordo. Detta decisione è presa con voto unanime.

2 — L'adesione al presente Accordo puô aver luogo con applicazione provvisoria fin dalT applicazione provvisoria delT Accordo stesso.

3 — Per lo Stato adérente, T Accordo entre in vigore il primo giomo del mese successivo al periodo di due mesi dal deposito della dichiarazione di adesione presso il depositario e non prima del giomo delTentrata in vigore delT Accordo stesso.

Articolo 8

1 — Ciascuna Parte contraente puô far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente Accordo.

2 — Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del presente Accordo.

3 —1 Le modifiche entraño in vigore il primo giomo del mese successivo alla data in cui Tultima Parte comunica di essere vincolata dal testo modifícate