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10 DE MAIO DE 1997

770-(29)

11 — Gli Stati Parte hanno concordato che le que-stioni relative all'applicazione contenute nell'allegato C del present Documento Finale richiedono ulteriore esame e soluzione in seno al Gruppo Consultivo Congiunto.

12 — Gli Stati Parte riaffermano gli accordi relativi aH'articolo xn raggiunti nella Conferenza Straordinaria di Oslo del 1992.

Resta per essi inteso che per gli Stati successori che sono divenuti Stati Parte entro il 1992, il paragrafo 2 dell'articolo xn che fa parte delFAccordo di Oslo dovrà essere inteso come segue: «In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà entro Tarea di applicazione le sue dota-zioni di veicoli corazzati da combattimento per la fan-teria detenuti da organizzazioni costituite e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicu-rezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotaziöne a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, notificato come dislocato nel loro territorio ai sensi dello scambio di informazioni al 19 novembre 1990.»

Essi concordano di affrontare ulteriormente l'argo-mento dell'articolo xn in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, tenendo conto delle proposte preséntate alia Conferenza di Riesame.

13 — Gli State Parte hanno sottolineato l'importanza del pieno e continuo rispetto delle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 5, nel contesto del mantenimento della funzionalità del Trattato, nonché della sovranità degli Stati Parte interessati.

Gli Stati Parte hanno rilevato che, in taluni casi accordi bilaterali connessi con le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 5, sono in fase di negoziato o in corso di ratifica o applicazione. Gli Stati Parte hanno espresso il loro appoggio per i rapidi e positivi risultati degli sforzi in atto.

Gli Stati Parte considerano che si debba riconoscere l'importanza delle disposizioni dell'articolo iv sulle forze stazionanti, nel contesto del processo previsto nella sezione ni del presente Documento Finale.

14 — Nel contesto del processo previsto nella sezione ni del presente Documento Finale, gli Stati Parte esamineranno le differenti interpretazioni degli schie-ramenri a titolo temporáneo in modo tale da assicurare che tali schieramenti a titolo temporáneo non diventino di durata indefinita.

15 — Gli Stati Parte ricordano che, conformemente aü'articolo u, paragrafo 2, del Trattato, gli elenchi dei tipi esistenti contenuti nel Protocollo sui Tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali (POET) dovranno essere aggiornati periodicamente dal Gruppo Consultivo Congiunto conformemente alia sezione iv del POET. Tuttavia, esso non è stato aggior-nato dal momento della conclusione del Trattato.

Gli Stati Parte incaricano le loro delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto di aggiornare il POET. Essi inoltre hanno concordato che:

- Si dovrà correggere qualsiasi imprecisione, anche con la cancellazione di tipi, modelli, versioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali che non rispondano ai criteri del Trattato;

- 11 Gruppo Consultivo Congiunto dovrà considerare se sia appropriato um aggiornamento annuale degli elenchi;

- II Gruppo Consultivo Congiunto dovrà prendere in considerazione una versione elettronica degli elenchi in tutte le lingue ufficiali.

16 — Gli Stati Parte hanno anche discusso i temi contenuti nell'allegato D del presente Documento Finale.

17 — Gli Stati Parte accolgono con favore la dichia-razione del rappresentante della Federazione Russa tesa a dare effeto alia dichiarazione del rappresentante del-l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in seno al Gruppo Consultivo Congiunto del 14 giugno 1991 a Vienna. II testo della dichiarazione russa è riportato nell'allegato E del presente Documento Finale.

18 — Gli Stati Parte raccomandano, che, tenuto conto delle questioni deferite al Gruppo Consultivo Congiunto, ci si awalga nel modo piü efficace delle disposizioni dell'articolo xvi e del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto al fine di consentiré al Gruppo mede-simo di trattare tali questioni in maniera appropriata.

Ill — Futurl lavorl dedicati al Trattato

19 — Alia luce delle sezioni i e ii del presente Documento Finale, gli Stati Parte incaricano le loro delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto di ampliare i loro lavori conformemente aü'articolo xvi del Trattato. Traendo nuovo impulso da questa Conferenza di Riesame, essi awieranno immediatamente un processo esauriente mirante a migliorare il funzio-namento del Trattato in un ambiente mutevole e, in tal modo, la sicurezza di ciascuno Stato Parte, indipen-dentemente dalla sua appartenenza ad un'alleanza poli-tico-militare. Quale parte di tale processo, gli Stati Parte prenderanno in considerazione misure e adeguamenti al fine di promuovere gli obiettivi del Trattato e di migliorarne la funzionalità e l'efficacia, includendo, ma non esclusivamente, l'esame delle proposte già preséntate a tale scopo. Questo processo dovrebe essere di natura tale da consentiré che il Trattato conservi il suo ruólo fundaméntale nell'architettura di sicurezza europea. La sua portata ed i suoi parametri dovrebbero essere definiti con priorità.

20 — Fino all'entrata in vigore di tali misure adeguamenti, gli Stati Parte ottempereranno a tutte le disposizioni del Trattato e dei documenti ad esso connessi.

21 — Gli Stati Parte esamineranno un rapporto intermedio sui progressi compiuti in tale processo in occa-sione del Vértice OSCE di Lisbona. Tale rapporto comprenderá, fra l'altro, raccomandazioni su come procederé ulteriormente.

Ai sensi dell'articolo xxi, paragrafo 1, gli Stati Parte auspicano di riunirsi nuovamente fra cinque anni per la Seconda Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

II presente Documento Finale, unitamente ai suoi allegad A, B, C, D ed E che ne fanno parte integrante, redatto in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sara depo-sitato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario Designao del Trattato, che distribuirá copie del presente Documentó Finale a tutti gli Stati Parte.

ALLEGATO A

DOCUMENTO CONCORDATO FRA GLI STATI PARTE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA DEL 19 NOVEMBRE 1990.

I 30 Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in