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10 DE MAIO DE 1997

770-(33)

e il Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali.

2 — Articolo III:

Esportazione di equipaggiamenti;

Trasparenza riguardo TLE assegnati a forze con

funzioni inerenti la sicurezza interna; Proposta relativa ad una Forza comune per il man-

tenimento della pace.

3 — Articolo IV:

Approccio alle limitazioni e ai livelli massimi di dotazione;

Stazionamento di forze nel territorio di un altro Stato Parte.

4 — Articolo V: Applicazione;

Schieramenti a titolo temporáneo; Forze stazionate.

5 — Articolo VI: Principio della sufficienza.

6 — Articolo X:

Rimozione da siti designad per l'immagazzina-mento permanente.

7 — Articolo XI:

Applicazione; Limiti;

Rimozioni da depositi.

8 —Articolo XII:

Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria in dotazione a forze con funcioni inerenti la sicur-rezza interna (ai sensi del Documento Finale di Oslo del 5 guigno 1992);

Transparenza;

Necessita degli Stati che hanno aderito al Trattato nel 1992;

Criteri concernenti i livelli delle forze con funzioni inerenti la sicurezza interna.

9 — Articolo XIV:

Ispezioni aeree.

10 — Articolo XVI:

Futuro molo del Gruppo Consultivo Congiunto; Durata delle sessioni del Gruppo Consultivo Congiunto.

11 —Articolo XVIII:

Seguiti dei negoziati; Modalità;

Proposta per un Accordo Supplementare.

12 — Varie:

Proposta per una Forza comune per il manteni-

mento della pace; Circonstanze eccezionali;

Discussioni nel Gruppo Consultivo Congiunto su vm. Fondo di Suporto del Trattato.

ALLEGATO E

Dichiarazione del Rappresentante della Federazione Russa

Al fine di favorire l'attuazione della dichiarizione del Rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socia-liste Sovietiche presso il Gruppo Consultivo Congiunto del 14 giugno 1991 (dichiarazione del Rappresentante soviético), ho ricevuto istruzioni dal Governo della Federazione Russa di rendere la seguente dichiarazione.

1 — Resta inteso che gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali nelle tre categorie limitate dal Trattato, cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della dichiarazione del Rappresentante soviético (carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie) saranno considerati distrutti o resi militarmente inuti-lizzabili, conformemente a tale dichiarazione, dopo l'ap-plicazione di uno qualsiasi dei seguenti metodi:

A) Distruzione o conversione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali mediante procedure che forniscano una sufficiente prova visi-bile a conferma che essi sono stati distrutti o resi militarmente inutilizzabili;

B) Presentazione di soddisfacenti prove documen-tali che rispondano ai requisite di una sufficiente prova visibile soltanto nel caso di armamenti e di equipaggiamenti che siano stati distrutti prima della diffusione della presente dichiarazione. La Federazione Russa intende fornire una prova del genere relativamente agli armamenti e agli equipaggiamenti distrutti nell'area di applicazione del Trattato dopo il 17 novembre 1995;

C) Accantonamento separate di carri armati e di veicolo corazzati da combattimento esposti all'influenza di fattori atmosferici, con i portelli e le coperture dei vani motore aperti, con invito a un gruppo di esperti ad effettuare — a spese del gruppo — un esame di un campione preso a caso rappresentativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro rimozione da un sito di esposizione per la desti-nazione finale (rottamazione) e la notifica di tale rimozione;

D) Visita di un gruppo di esperti, a sue proprie spese e su invito, al fine di effettuare il conteggio di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali già abbandonati;

E) Notifica che preceda o accompagni ogni trasfe-rimento di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali ad altri Stati Parte nell'area di applicazione del Trattato, con un'equivalente notifica pertinente dello Stato Parte ricevente. Tali tra-sferimenti saranno effettuati conformement alie disposizioni del Trattato e saranno compatibili con gli obiettivi e i contenuti della dichiarazione del Rappresentante soviético.

2 — Proseguendo i suoi sforzi per attuare la dichiar-razione del Rappresentante soviético, la Federazione Russa applicherà i metodi, cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della presente dichiarazione, ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dislocati nel proprio territorio. La Federazione Russa cooperará con la Repub-blica del Kazakistan e con la Repubblica deH'Uzbekistan nell'applicazione di tali metodi. agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali dislocati nei loro terri-tori. La Federazione Russa negozierà i necessari accordi