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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

avanti denominato Trattato, hanno concordato quanto segue:

I

1 — Ciascuno Stato Parte, tenendo conto dei chia-rimenti contenuti nel presente Documento relativamente alFarea descritta nell'articolo v, paragrafo l,A), del Tratatto e tenendo conto delle intese sulla flessibilità enuncíate nel presente Documento, ottempererá pie-namente alie limitazioni quantitative stabilite dal Trattato, incluso l'articolo v dello stesso, non oltre il 31 mag-gio 1999.

2 — Resta inteso che il paragrafo 1 della presente sezione non concede ad alcuno Stato Parte che abbia ottemperato alie limitazioni quantitative stabilite dal Trattato, incluso l'articolo v dello stesso alia data dei 1 gennaio 1996, il diritto di superare una qualsiasi limi-tazione quantitativa enunciata nel Tratatto.

3 — Conformemente alia Decisione dei Gruppo Consultivo Congiunto dei 17 novembre 1995, gli Stati Parte coopereranno nella misura massima possibile onde assi-curare la piena applicazione delle disposizioni dei presente Documento.

II

1 — Entro 1'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1, A), dei Trattato, come era inteso dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alFepoca della firma dei Trattato, la Federazione Russa limiterà i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento; e le proprie artiglierie di modo che, non oltre il 31 maggio 1999. e successivamente, i quantitativi complessivi non superino:

A) 1.800 carri armati;

B) 3.700 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non piú di 552 saranno dislocati nella regione di Astrakan; non piü di 552 saranno dislocati nella regione di Volgograd; non piü di 310 saranno dislocati nella parte oriéntale della regione di Rostov descritta nella sezione ih, paragrafo 1, dei presente Documento; e non piü di 600 saranno dislocati nella regione di Pskov; e

C) 2.400 pezzi di artiglieria.

2 — Neila regione di Odessa, 1'Ucraina dovrà limitare i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e le proprie artiglierie di modo che all'atto dell'applicazione prowisoria del presente Documento e successivamente i quantitativi complessivi non superino:

A) 400 carri armati;

B) 400 veicoli corazzati da combattimento; e

C) 350 pezzi di artiglieria.

3 — All'atto dell'applicazione prowisoria del presente Documento e fino al 31 maggio 1999, la Federazione Russa dovrà limitare i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e le proprie artiglierie, entro 1'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1, A), dei Trattato, come intesa dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche all'epoca della fuma dei Trattato, di modo che i quantitativi complessivi non superino:

A) 1.897 carri armati;

B) 4.397 veicoli corazzati da combattimento; e

C) 2.422 pezzi di artiglieria.

III

1 — Ai fini dei presente Documento e dei Trattato, si assumerà che il seguente territorio della Federazione Russa, come costituito al 1 gennaio 1996, sia situato nell'area descritta nell'articolo v, paragrafo 2, dei Trattato invece che nell'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1,A), dei Trattato: la regione di Pskov; la regione di Volgograd; la regione di Astrakan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd, incluso Volgodonsk; e Kushchevskaya e uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya.

2 — Ai fini del presente Documento e del Trattato, si assumerà che il territorio della regione di Odessa dell'Ucraina, come costituito al 1 gennaio 1996, sia situato nell'area descritta nell'articolo iv, paragrafo 3, del Trattato invece che nell'area descritta nell'articolo v, paragrafo \,A), del Trattato.

IV

1 — Gli Stati Parte, durante il periodo antecedente il 31 maggio 1999, esamineranno le disposizioni del Trattato sui siti designati per rirnmagazzinamento permanente al fine di consentiré che tutti i carri armati, tutti i veicoli corazzati da combattimento, e tutte le artiglierie nei siti designati per rirnmagazzinamento permanente, inclusi quelli assoggettati a limitazioni quantitative regional!, siano dislocati in unità in vita.

2 — La Federazione Russa avrà il diritto di far uso nella massima misura possibile delle disposizioni del Trattato sullo schieramento a titolo temporáneo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e artiglierie all'interno del suo territorio e ai di fuori del suo territorio. Tali schieramenti a titolo temporáneo nel territorio di altri Stati Parte saranno effettuati mediante liberi negoziati e nel pieno rispetto della sovranità degli Stati Parte interessati.

3 — La Federazione Russa avrà diritto di far uso, nella misura massima possibile, della ridistribuzione, conformemente agli accordi esistenti, delle quote attuah per carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie, stabilite daH'Accordo sui Principi e sulle Procedure per l'Applicazione del Trattato sulle Forze Ármate Convenzionali in Europa, concluso a Tashkent il 15 maggio 1992. Tali ridistribuzioni saranno effettuate mediante liberi negoziati e nel pieno rispetto della sovTa-nità degli Stati Parte interessati.

4 — La Federazione Russa conteggerà nei limiti numerici stabiliti nel Trattato e nella sezione n, paragrafo 1, del presente Documento qualsiasi veicolo coraz-zato da combattimento elencato come «da rimuovere» nel suo scambio di informazioni del 1 gennaio 1996, che non sia stato effettivamente rimosso alia data del 31 maggio 1999.

V

1 — In aggiunta alio scambio annuale di informazioni effettuato ai sensi della sezione vil, paragrafo 1, Q, del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, la Federazione Russa fornirá informazioni uguali a quelle fornite nello scambio annuale di informazioni relativamente all'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1, A), del Trattato, come intesa dall'Unione delle Repubblica Socialiste Sovietiche all'epoca delíá firma del Trattato, all'atto dell'applicazione prowisoria