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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

prima di effetuare un'ispezione dovrebbe comunicare alio Stato/agli Stati Parte interessato/i l'ora di transito prevista, i punti di attraversamento della frontiera e i mezzi di trasporto utilizzati dal núcleo di ispezione, non-ché un elenco degli ispettori e dei conducenti e i numeri dei passaporti.

7 — Gli Stati concordano che un'area specifica puó conteneré siti dichiarati delle proprie forze e delle forze stazionate; tuttavia tutti i siti dichiarati entro un'area specifica sonó esclusi da un'ispezione ad un'area specifica (ispezioni ai sensi della sezione vm del Protocollo sulle Ispezioni) in quanto tali siti possono essere ispe-zionati soltanto ai sensi della sezione vn del Protocollo sulle Ispezioni.

8 — Gli Stati Parte concordano di notificare l'inten-zione di effetuare ispezioni contemporáneamente alio Stato Parte ospitante e alio Stato Parte stazionante, se lo Stato ispezionante intende effettuare un'ispezione consecutiva che impegni forze stazionate.

9 — Se appropriato e con l'assenso deUo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata un'ispezione con-cernente armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, lo Stato Parte stazionante assisterá il paese ospitante per la tutela della sicurezza sia del núcleo di ispezione che del núcleo di scorta per tutta la durata dell'ispezione.

10 — Notifica delle variazione delle dotazioni del 10 percento:

- Glo Stati Parte concordano che, ai sensi della sezione vm, parágrafo 1, B), del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, il piú recente aggiomamento delle informazioni sulle dotazioni costituirá sempre la base per qualsiasi sucessiva variazione da notificare ai sensi del presente parágrafo;

- La notifica di qualsiasi variazione del 10 percento o piú dovrá essere inviata non piü tardi di cinque giorni dopo l'attuazione di tali variazioni. Resta inteso che il periodo di cinque giorni si referisce a cinque giorni lavorativi.

11 — Gli Stati Parte concordano di notificare:

- Qualsiasi modifica nella designazione di forma-zioni o unitá ai sensi delle sezioni i, ni e v del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni con almeno 42 giorni di anticipo;

- Qualsiasi soppressione di oggetti di verifica awe-nuta entro l'ultimo mese ai sensi della sezione v del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, il quindici di ogni mese;

- Qualsiasi costituzione di un oggetto di verifica o un suo trasferimento ad un'altra localitá, con almeno 42 giorni di anticipo.

12 — Gli Stati Parte concordano che, in aggiunta alie prescrizioni per la presentazione di informazioni e notifiche contenute nell'articolo xvn del Trattato e nel parágrafo 1 deH'Allegato sul Modulo per lo Scambio di Informazioni al Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, si adopereranno per integrare lo scambio annuale di informazioni ai sensi del suddetto Protocollo in forma scritta con una versione elettronica di dati su dischetti in un formato concordato; la forma scritta rimarrá la versione ufficiale.

13 — Ciascuno Stato Parte dovrá notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota passiva di ispezioni

a siti dichiarati in coincidenza con ciascuno scambio annuale di informazioni fornito ai sensi dei Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, sezione vn, paragrafo 1, C).

ALLEGATO C

QUESTIONI RELAT1VE ALL'APPLICAZIONE CHE RICHIEDONO ULTE-RIORE ESAME E S0LUZI0NE IN SENO AL GRUPPO CONSULTIVO C0NGIUNT0.

1 — Introduzione di procedure comuni che regolano voli di mezzi di trasporto aerei, con il núcleo d'ispezione.

2 — Punto di entrata/uscita.

3 — Immunità dei mezzi di trasporto di un núcleo d'ispezione.

4 — Formulazione di principi per 1'elaborazione degli schemi planimetrici dei siti dichiarati, inclusa la possibilita di una piú precisa formulazione/interpretazione dei termine «abitualmente».

5 — Equipaggiamento da usare durante le ispezioni.

6 — Regole sulle fotografie.

7 — Anno calendariale/possibilità di sincronizzazione con 1'anno di applicazione.

8 — Finanziamento delle ispezioni.

9 — Interpretazione comune dell'obbligo di cui al Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, sezione viu, paragrafo 1, lettera B).

10 — Riesame e aggiornamento dei Moduli per le Notifiche dei Trattato, per assicurarne 1'ininterrota funzionalità.

11 — La questione dei TLE che sono rimasti, a titolo temporaneo, senza riassegnazione, dalle loro normali sedi dei tempo di pace, per impegni sotto gli auspici delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

12 — La questione se, con riferimento alia sezione i, paragrafo 1 dei Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, tutte le unità e le formazioni che hanno in dotazione equipaggiamenti assoggettati al Trattato, inclusi depositi, basi e siti designati per l'im-magazzinamento permanente, debbano essere notificati sia nella tabeliã i che m.

13 — Eliminazione di TLE eccedenti gli obblighi di riduzione e eliminazione di TLE dismessi.

14 — Arrotondamento delle quote passive di ispezione.

15 — Misure di trasparenza rafforzate riguardo le ambulanze realizzate sullo scafo di veicoli corazzati da combattimento o di veicoli corazzati da trasporto truppa «look-alike», come elecanti nel Protocollo sui Tipi Esis-tenti di Armamenti e di Equipaggiamenti ConvenzionaU.

ALLEGATOD

TEMI DISCUSSI NEL CORSO DELLA CONFERENZA Dl RIESAME DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

1 — Articolo II: definizioni di:

«Gruppo di Stati Parte»; «Area di applicazione»;

«Accesso di altri Stati Partecipanti all'OSCE»; «Siti designati per l'immagazzinamento permanente»;

«Veicoli corazzati gittaponte»; «Aerei da combattimento»,