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10 DE MAIO DE 1997

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del presente Documento e ogni sei mesi successivi alio scambio annuale di informazioni. Nei caso di Kushchevs-kaya, la Federazione Russa fornira dette informazioni supplementari ogni tre mesi successivamente alio scam--bio annuale di informazioni.

2 — All'atto dell'applicazione prowisoria del presente Documento, 1'Ucraina fornirá notifiche sul modello «F21» per le sue dotazioni all'interno delia regione di Odessa sulla base di variazioni del 5 percento o piu, invece che del 10 percento o più, nelle dotazioni assegnate.

3 — Fermi restando i paragrafi 5 e 6 della presente sezione, la Federazione Russa, all'atto dell'applicazione prowisoria del presente Documento, accetterà ogni anno, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati stabilita ai sensi della sezione n, paragrafo 10, D), del Protocollo sulle Ispezioni, fino a un totale di 10 ispezione supplementari a siti dichiarati, effettuate conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, ad oggetti di verifica:

A) Situati nella regione di Pskov; nella regione di Volgograd; nella regione di Astrakan; in quella parte della regione di Rostov a est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk, fino al confine della regione di Volgograd che include Volgodonsk, e Kushchevskaya; e uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya;

B) Contenenti armamenti ed equipaggiamenti con-venzionali limitati dal Trattato designati «da rimuovere» dalla Federazione Russa nel suo scambio annuale di informazioni del 1 gennaio 1996, fino a quando una ispezione a siti dichiarati confermi che tali equipaggiamenti sono stati rimossi.

4 — Fermi restando i paragrafi 5 e 6 della presente sezioni, TUcraina, all'atto dell'applicazione prowisoria del presente Documento, dovrà accettare ogni anno, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezione a siti dichiarati stabilita ai sensi della sezioni n, paragrafo 10, D), del Protocollo sulle Ispezioni, fino a un totale di una ispezione supplementäre a siti dichiarati, effettuata conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, ad oggetti di verifica situati entro la regione di Odessa.

5 — Il numero di ispezioni supplementari a siti dichiarati effettuate a oggetti di verifica ai sensi dei paragrafi 3 o 4 della presente sezione, non dovrà superare il numero delle ispezioni a siti dichiarati, determinato dalla quota passiva di ispezione a siti dichiarati calcolata conformemente alia sezione n, paragrafo 10, D), del Protocollo sulle ispezioni, effettuate a tali oggetti di verifica nel corso dello stesso anno.

6 — Tutte le ispezioni supplementari a siti dichiarati effettuate ai sensi del paragrafo 3 o 4 della presente sezione:

A) Dovranno essere effettuate a spese dello Stato Parte ispezionante, conformemente alie tariffe commerciali in vigore; e

B) A discrezione dello Stato Parte ispezionante, saranno effettuate o come un'ispezioni consecutiva o come un'ispezione a parte.

VI

1 — II presente Documento entrera in vigore alia rice-zione da parte del Depositario della notifica di conferma

dell'approvazione di tutti gli Stati Parte. La sezione n, paragrafi 2 e 3, la sezione iv e la sezione v del presente Documento vengono cosi prowisoriamente applicate a partiré dal 31 maggio 1996 e fino al 15 dicembre 1996. Se il presente Documento non entrera in vigore entro il 15 dicembre 1996, esso dovrà essere allora riesaminato dagli Stati Parte.

2 — II presente Documento, in tutte le sei lingue uffi-ciali del Trattato, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario desígnalo del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento a tutti gli Stati Parte.

ALLEGATO B

INTESE E INTERPRETAZIONI CONCÓRDATE RIGUARD0 ALL'APPLI-CAZI0NE E Al M0DI E I MEZZI PER MIGLI0RARE LA FUNZI0-NALITA E L'EFFICACIA DEL TRATTATO.

1 — Gli Stati sottolineano I'esigenza di assicurare che le competenti autorità governative incaricate dell'appli-cazione del Trattato ottemperino a tutti gli obblighi della Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto sul costo delle ispezioni datata 23 maggio 1995.

2 — Gli Stati Parte concordano che, conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, sezione vu, parágrafo 1,

a) Qualora uno Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte che esercita i diritti e assume gli obblighi di Stato Parte ispezionato ritardi un'ispezione per causa di forza maggiore, esso dovrà chiarire dettagliatamente, in forma scritta, i motivi di tale ritardo;

Quanto sopra dovrá essere attuato come segué:

- Se la forza maggiore viene dichiarata prima dell'arrivo del núcleo d'ispezione, tramite la risposta alie pertinenti notifiche;

- Se la forza maggiore viene dichiarata dopo l'arrivo del núcleo di ispezione al punto di entrata, il chiarimento dovrà essere tra-smesso quanto prima possibile, attraverso i canali diplomatici o altri canali ufficiali;

b) In caso ritardo dovuto a forza maggiore, si appli-cheranno le disposizione della sezione xi, parágrafo 2 del Protocollo sulle Ispezione.

3 — Ciascuno Stato Parte, dovrà fornire annualmente a tutti gli altri Stati Parte, ma non oltre il 15 dicembre, un elenco completo aggibrnato degli ispettori e dei mem-bri dell'equipaggio addeti al trasporto. In caso di aggiunte all'elenco degli ispettori e dei membri dell'e-quippaggio addetti al trasporto, lo Stato Parte dovrá fornire l'elenco completo aggiornato con le aggiunte evidenziate.

4 — Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, durante lo scambio annuale di informazioni, i numeri dei nullaosta diplomatici permanenti per i loro mezzi di trasporto aerei validi per il successivo anno calen-dariale.

5 — Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, durante lo scambio annuale di informazioni, l'elenco delle proprie festività ufficialmente riconosciute per il sucessivo anno calendariale.

6 — Lo Stato Parte, il cui núcleo di ispezione intenda transitare attraverso il territorio di un altro Stato Parte,