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II SÉRIE — NÚMERO 63

delia deduzione. attribuibile ai redditi imponibili in Itália.

CAPITOLO V Disposizioni speciali ARTICOLO 23

Non discriminaziona

1 —I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nelPaltro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o piú onerosi di quelli oui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dá detrto altro Stato che si trovino nelia stessa situazione. La presente disposizione sd applica altresi, nonostante le disposizioni delTarticolo 1, alie persone che non sono residenti di' uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2 — II termine «nazionali» designa:

a) Le persone fisiohe che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b]: Le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituiite in confonmità dela -•' lègislazione in vigore in uno Stato contraente.

3 — L'imposizione di una Stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo alto* Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesiima attività.

La presente disposizione non può essere intenpretata nel senso che faceia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattiimenti alia base e le deduzioni di imposta che esso accordà ai propri residenti in relazione alia loro sdtuazione o' ai loro cariohi di famiglia.

4 — Fatta salva rapplicazione delle dispasizáorii delTartrcolo 9, dei paragrafo 7 delTarticolo 11 o dei paragarfo 6 dell1art:colo 12, gli interessi, i canoni ed alltre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraem ad un residente deH'altro Stato contraente sono deducibili, ad fini delia determinazdone degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente dei primo Stato.

5 — Le imprese di uno Satto contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controlíato da uno o piú resõdenti delTalt.ro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposiziòne od obbligo ad essa relativo, diversi o piú onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari dei primo Staito.

6 — Le disposizioni dei presente articolo si applicano alie imposte oggetto delia presente Convenzione.

ARTICOLO 24

Procedura armohevote

1—Quando una persona ritiene che le misure adbttate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per esea un'imposiziòne non conforme alie disposizioni della,presénte Convenzione;

la stessa puó, indipendentemente dai nicorsi previsri dalla legislazione nazdonale di detti Stati, sottoporre i! caso aH'autoritá competente dello Stato contraente di cui é residente o, se il suo caso ricade neli'ambko d'i applicazione del parágrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di oui possiede la nazicnalitá. II caso dovrá essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alie disposizioni della Convenzione.

2 — L'autoritá competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non é in grado di giiingere ad una sóddisfacente soluzione, fará del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autoritá competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme ana Convenzione.

3 — Le autoritá compatenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le düffieoltá o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4 — Le autoritá competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro ál fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedentii. Qualora venga ritenuto che degli seambi verbali di epinioni possamo facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti del autoritá compatenti degli Stati contraenti.

ARTIGÓLO 25

Scambio di informazioni

1 — Le autoritá competemti degli Stati contraenti si seambieranno le informazioni necessaria per applica re le disporizioini della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relatdve alie imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che ta'i leggi provedono é conforme alia Ccavenzione. Le informazioni cosi scambiate sararmo tenute segrete e saranno comunicate soltanto alie persone od autoritá incaricate deUa'accertamento o della riscossione delle imposte, che formano oggetto della presente Convenzione, nonché all 'autoritá giudiziaria.

2 — Le disposizioni del parágrafo 1 non possono in nessun caso essere interprétate nel senso di impone ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) Di adottare provvedimenti amministrativi in

deroga alia propria legislazione o alia pro-pria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) Di fornire informazioni che non potrebbero

essere ottenute in base alia propria legislazione o nel quadro della propria nórmale prassi amministrativa o di quella deH'altro Stato contraente;

c) Di trasmettere informazioni che potrebbero

rivelare un segreto o un processo commeroiale, industríale o professionale, cppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria airordine pubblico.