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13 DE MAIO DE 1981

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1'imposta cosi applicata non può ecoedere il 15 % deli'ammontare lordo degli jhteressi. Le autetrita cocupetenti degli Stati contraenti regoieranno, dii comune accordo, le modalità di applieazione di tale limitazione.

3 — Nonos tante le disposizione dei paragrafo 2, gK interessi provenienti da uno degli Stati crjotraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a} II debitore degli ingressi è il Governo di dstto

Stato contraente od' un suo ente locale; o by Gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza dii fmanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4 — Ai fini dei presente airticolo, il termine crinteressi» designa i redditi dei titola dei debito pubblico, delle obbligazioni, di prestiti garantiite o non da ipeteca e portanti o rmeno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in préstito in base alia legislazione f iscale daBo Stato da cui i redditi provengono.

5 — Le disposizionii dei paragrafi11 e 2 non sL apptícano nel caso, in cui il beneficiário effettivo degli interessi residente di uno Stato contraente esexciti nelTaltro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una Stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indiependente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi ef tettivarnente ad esse. Ih tal caso, gli interessi sono imponibili in detto alitro Stato contraente secando la própria legislazione interna.

6 — Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o ammanistrativa, un suo ente locale o un residence di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una Stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita viene conitratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e come tale ne scoporta 1'onere, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la Stabile organizzazione o la base fissa.

7 — Se, in oonseguenza di particolari relazioni esistenti tra ¡¡1 debjtcçleq ia il beneficiário effettivo o trai ciascuno di essi e temas petrsone, rarrmrontare degli interessi, tenuto conto dei credito per il quale sono pagati, eccede quello ohe sarébbe stato convenuto tra i1 debitore e il beneficiário effettivo in aissenza di simili .relazioni, le disposizioni dei presente articolo si appficano soltanto a quest'ultmo ammontare. In tal caso, la parte ecçedente dei pagamenti è imponibile in conf orrnità deHa legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre dispoEizioni delia present© Convenzione.

ARTICOLO 12

Cartorti

1 — I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente deli'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 — Tuittavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità delia legislazione di' detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è 1'effettivo beneficiário, 1'imposta cosi applicata non può eccedere il 12 % deli 'ammontare lerdo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoieranno, di comune accordo, le modalità di appiicazione di tale lámiitazione.

3 — Ai fini dei presente articolo, àl termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi com-prese le pellicole dnematografiche e le pellicole e le registrazioni per trasmiissioni radiofoniche e televise, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, dflseg-ni o modeÚi, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione ih uso di attrezzature industriali, commercialii o scientifiohe e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4 — Le disposizioni de paragrafi 1 e 2 non si appiicano nel caso in cui il beneficiário effettivo dei canoni residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal qual provengono i canoni, sia un'aXtività cornrnerciale o industriale per mezzo di una Stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatoru dei' canoni si ricoUeghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la própria legislazione interna.

5 — I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, o arnmnistrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una Stabile organizzazione o una base fissa nel cui interesse è stato concluso il contratto che ha dato luogo al1 pagamento dei canoni e che come tale nel sopporta l'onere, i canoni stessi si considerando provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6 — Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiário effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, rammontare dei canoni, tenuto conto delia prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiário effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dei presente articolo si applàcano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte ecçedente dei pagamenti è imponibile in conformità diella legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni delia presente Convenzione.