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II SÉRIE - NÚMERO 63

ancorché riscosse mediante ritenuta alia fonte (qui di seguito indícate quali aimposfia. italiana»);

4 — La Convenzione si applica anche alie imposte di natura idéntica o análoga che saramio istituite dopo la firma della Conivenzione e che si aggiungeraníno alie imposte attuali o le sostituiranno. Le autoritá competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanii apportate alie loro rispettíve legislazkini fiscali.

CAPITOLO II Definizioni ARTICOLO 3

Definizioni gene rali

1 —Ai fini della presente Convenzione, a meco che il contesto non rdchieda una diversa iníexpretazione:

a) Le espressioni «uno Stato contraente» e «d'altro Stato contraente» designado, come, il contesto richiede, il Portogallo o 1'Italia;

b) II termine «Portogallo», impiegato in senso

geográfico,, designa il teirritorio del Portegallo sitúate nel continente europeo e gü aroipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso comprende parímentí i territori al di fuori della sovrantta marititima del Portogallo che sonó o che saranno designati ai sensi della legislazione: portoghese sulla piattaíonna continentale come territori sui quali possono essere esercitati i diritti del Portogallo redati vi al fondo ed al sottesuolo marini, moache alie loro risorse naturali;

c) 11 termine «Italia» designa la Repubblica italiana e coraprende le zone al di fuori del mate territoriale del!'Italia ed in particulare il fondo el il sottosuolo del mare adjacente al territorio della penisola e delle isole italiane e sitúate al di fuori' del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi itahane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

d) H termine «persona» comprende le persone

fisiche, le societá ed ogni altra associazione di persone;

e) II 'termine «societá» designa qualsiasi persona

giuridüca o qualsiasi ente che e cons derato persona gluridica ai fini della imposMone; /) Le espressioni1 «¿mpressa di uno Stato contraen-te» e «impresa deül'altro Stato contraente» designano nispettivamente un'impressa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente deu"atoro Stato contraente; : g) L'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attiivütá di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di um aeromobib da parte di urna impresa la cuid sede di direzione effettiva é sttuata in uno Stato coatraente, ad eccezione del caso in cui Sa. w.ve

o l'aeromobile sia utilizzato esclusrvameate tra localitá sitúate nell'altro Stato contraente;

h) L'espressione «autoritá competente» designa:

1) Per quanto concerne il Portogallo, ií

Ministro dele Finanze, ü direttore genérale dei Tributi e delle Imposte O' i loro rappresentati autorazzati;

2) Per quanto concerne 1'Italia, il Ministero delle Finanze.

2 — Per 3'applicaziDne della Convenzione da par» di uno Stato ccntraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alie imposte cui si applica la Convenzione, a meno che i£ contesto non richieda una diversa mterpretazionie.

ARTIGÓLO 4

Res-identi

1 — Ai fini delle presente Convenzione, í'espressioae «residente di uno Stato contraente» designa ogrii ¡persona che, in virtü della legislazione di detto Stato, é assoggettata ad imposta neílo stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura análoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sonó assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti sitúate in detto Stato.

2 — Quándo, in base alie disposizioni del parágrafo 1, una persona fisica é residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione é determínala nel seguente modo:

a) Detta persona é corisirierata residente d&3£o

Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di un'abir tazrone permanente in entrambi gli Sati, é considerata residente delle Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sonó piü strette (centro degli interessi vitali);

b) Se non si puó determinare lo Stato nel quale

detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha una abita-zione permanente in alcuno degli Stati, essa é considerata residente dello Stato in cui soggiorna abituaimente;

c) Se detta persona soggiorna abituaimente in

entrambi gli Stati, owero non soggiorna abituaimente in alcuno di, essa é considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalitá;

d) Se detta persona ha la nazdonalñtá di entrambi

gli Stati, o se non ha la nazionalitá di alcuno di essi, le autoritá competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 — Quando, in base alie disposizioni del parágrafo 1, una persona diversa da una persona fisica é residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa é residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.