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13 DE MAIO DE 1981

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ARTIGÓLO 5

Stabile crganizzazione

1 — Ai fini della presente Convenzione, 'l'espressione «stabile crganizzazione» designa una sede fissa di affaii in cui 1'impresa ejercita in tutto o úi parte la sua atfjvità.

2 — L'espressione «stabile crganizzazione» comprende in par'ticolare:

a) Una sede di direzione; ó) Una succursale;

c) Un uffxio;

d) Una officina; é) Un laboratorio;

f'< Una miniera, una cava o al tro- luogo di estrazione di risorse naturali; g) Un cantiere di costruzione o di montaggio la

cui durata oltrepassa i seii mesi.

3 — Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) Si fa uso di una instaillazione ai soli fini di

deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti aU'impresa;

b) Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) Le merci appartenenti airimpresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazibne da parte di un'altra impresa;

d) Una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini

di aequistare merci o di raccogliere informazioni per 1'impresa;

e) Una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fmi di pubWiicità, di fornire ¿n/brrnazioni, di recerche scientifiche o di attività analoghc che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4 — Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa deh" altro Stato con-^. * traente —diversa da un agente che goda di uno stav tus indipendente, di cui al paragrafo 5— è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone ntílo Stato stesso di poteri. che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti

á nome deH'impresa, salvo il caso in cui l'attivitá di detta persona sia limitata alPacquisto di merci per l´impresa.

5 — Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la própria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario genérale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ámbito della loro ordinaria attività.

6 — II fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasr delle dette società una stabile organizzazione deü'altra.

CAPITOLO III Taasaziorte dei redditi ARTIGÓLO 6

Redditi immobiliari

1 — 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2—L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa attribuisce 'il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive deMe imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresi rebeni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e.i diritti relativi a pagametiti.variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello fruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i batteM e gli aeromobili non sono considerad beni immobili.

3 — Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dairutilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utüizzazione di beni immobili.

4 — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per resercízio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

Utili detóe imprese

1 — Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'latro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alia stabile organizzazione.

2 — Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizione identiche o analoghe e in piena indipendenza daU'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 — Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui é situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 — Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili