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13 DE MAIO DE 1981

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ARTIGÓLO 18

Pensión!

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe págate ad un residente di uno Stato contraente in relazáone ad un cessato impiego sono imponibili sol-tanto in questo Stato.

ARTICOLO 19

Funzioni pubbliohe

1 :

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, págate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lócale a una persona física in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente lócale sono imponibili soltanto in questo Stato;

6) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona risica sia un residente di detto Stato che:

/) Abbia la nazionalità di detto Stato; o h) Non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2:

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente lócale, sia direttamente, sia mediante prelevamento da fondi día essi costituiti, ad una persona física in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente lócale sono imponibili sol-tanto in questo Stato;

6) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona física sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3 — Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alie remunerazioni e pensioni págate in corrispettivo di servizi resi neU'ambito di una attività industríale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lócale.

ARTICOLO 20

Studsnti

Le somme che uno studente o un apprendista il qua-le è o lo era immediatamente prima residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alia própria formazione professionale riceve per sopperire alie apese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti sitúate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attività

esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito ragionevole che gÜ possa permettere di attendere ai suoi studi o ala sua formazione professionale.

ARTICOLO 21

Itri redditi

1 — Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sonó stati trattati negli articoli precedenti della presente Convertzibne sonó imponibili soltanto in questo Stato.

2 — Le disposizioni del parágrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi come'definiti al parágrafo 2 dledl'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali) redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivitá commerciale o industriale per mezzo di una stabile onganizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effetivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sonó imponibili! in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

CAPITULO IV Eliminaziorta della doppia imposizione ARTICOLO 22

Disposizioni per evitare la doppia imposizione

1 — Si conviene che la doppia imposizione sera eliminata in conformitá ai seguentí paragrafi del presente articolo.

2 — Se un residente deUTtália possiede elementi di reddito che sonó imponibili in Portogallo, Titania, nel calcore le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzióne, pud includere nella base imponibite di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni! della presente Convenzióne non stabiLiscano diversamente.

In tal caso, l'ltalia deve dedurre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi págala in Portogallo, ma Tammontare della deduzione non puó eccedere la quota di impsota italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alia formazione del reddito complessivo.

Tuttav.ia, nessuna deduzione será accordata ove l'elémento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta ¡del beneficiario del reddito in base alia legislazione italiana.

3 — Le disposizioni del parágrafo 2 sonó parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia staita oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata.

4 — Se un residente de! Portogallo riceve redditi che, in conformiiá alie disposizioni della presente Convenzione, sonó imponibili in Italia, il Portogallo dedurrá dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari alPimposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non puó, tuttavia, eccedere la quota dell'imposta sul reddito calcolata prima