O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE MAIO DE 1981

2563

ARTICOLO 26

Agerrti diplomatici e funziortari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregkidicano i privilegi fiscali di oui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtü delle rególe general! del drritto internazionale o di accordi particolari.

ARTIGÓLO 27

Domande di rimborso

1 — Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti sonó rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di oui esso é residente quakvra il díriitto alia percezione di dette limposte sia üimitato dalle disposizioni della presente Convenzribne.

2 — Le istanze di rimborso, da prodursi in csservanza dei termini stabilitii dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimiborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale d'elJo Stato contraente di cui il contribuente é residente certificante che sussiistono le condizioni riehieste per avere dim'tto aU'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3 — Le autoritá compétenti degli Stati contraenti stabiliranno, di comune accordo, conformemente alie disposizioni dell'articolo 24, le modalitá di applicazione de! presente articolo.

CAPITULO VI

Disposizioni ftnali

ARTICOLO 28

Entrata in vigore

1 — La presente Convenzione sará ratificada e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.

2 — La presente Convenzione entrera in vigore trenta giorni dopo lo scambio degh strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) In Portogallo:

0 Alie imposte dovute alia fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

n) Alie altre imposte sui redditi relaviti agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica:

b) In Italia:

Con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal Io gennaio dell'anno solare successávo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3 —Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alie imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.

ARTIGÓLO 29

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alia denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomática, con un preavviso mínimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:

a) In Portogallo:

0 Alie imposte dovute alia fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

i'O Alie altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) In Italia:

Con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partie dal Io gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma, il 14 maggio 1980. in dúplice esemplare, in lingua portoghese, italiana e francese, quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica Portoghese, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Per il Governo della Repubblica Italiana, (Assinatura ilegível.)

Pr o locol lo aggfuntivc alia Convenzione tra la Repubblica portoghese e la Repubblica italiana per evitare le doppie ¡mposlztonl e prevenlre l'evasione fiscale In materia di Imposte su! reddito

Ali'atito della firma della Convenzione conclusa in data' cdicrna tra la Repubblica portoghese e la Reynbbdica italiana per evitare, le dloppie imposizribni e prevenire l'evasion fiscale in materia di imposte sui reddiiitc, i cottoscrittj plennpoteriziari hanno concordato le seguenti disposiizicni suppíemenitari che formano parte integrante deHa Convenzione:

Resta' iruteso che:

a) Per quanto concerne l'articolo 6, sue disposizioni' ai applicano anche ai redditi derivante da beni-mobiH che, secondo It. legjs