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II SÉRIE - NÚMERO 63

complessivi dell'impressa tra le di verse partí di essa, la disposizione del parágrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, ¡1 método di riparto adottato dovra essere tala che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5 — Nessun utile puó essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che-essa ha acquistato raerci per 1'impresa.

6 — Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alia stabile organizzazione sonó determinati annualmente con lo stesso método, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procederé diversamente.

7 — Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modifícate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8

Navigazione marittima ed aerea

1 — Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sonó imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sedé della direzione effettiva dell'impresa.

2 — Se la sede della direzione effettiva della impresa di havigazione marittima é situada a bordo di una nave, detta sede si considera situata nefio Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricola-zione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di'cuí é residente 1'esercente la nave.

3 — Le disposizioni del parágrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comuna (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

Impresa associate

Allorché:

a) Un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alia direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato; o

b) Le medesime persone partecipano, diretta-

mente o indirettamente, alia direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente; e

nell'uno e nell'altro-caso, le due imprese, nelleToro relazioni commerciali o finanziarie, sonó vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipen-denti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sonó stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

Dividend!

1 — I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 —Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformité alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividenti ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorité competenti degli Stati contraenti stabiliranno, di comune accordo, le raodalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3 — Ai fini del presente articolo, il termine, «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui é residente la società distributrice.

4 — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industríale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5 — Qualora una società residente di uno Stato coa traen te ricavi utili o rediti dali'altro Stato contraente, detto altro Stato non può apphcare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effetivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè preJevare alcuna imposta, a litólo di imposizicne degli utili non distribuiu, sugli utili non distribuiu delia società, anche se i dividendi pagati o gli iiíti-H non distribuai costrtuiscano, in turto o in parte, utüa o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO U

Interessi

1 — Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente deM'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 —Tuttavia, ali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità delia legislazione di detto Stato, ma, se la persona che .riceve gli interessi ne è l'effettivo,